Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1 - Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche , come modificato dalla LEGGE 7 maggio 2009, n. 46 - Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermita' che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione , oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto domiciliare anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione delle consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).
Ai fini dell'esercizio del voto a domicilio, l'elettore deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto una dichiarazione nella quale attesta la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora; tale dichiarazione - ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1 - Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche , come sostituito dall'art. 1, comma 3, della LEGGE 7 maggio 2009, n. 46 - Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermita' che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione - deve essere presentata in un periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione.
La dichiarazione, in carta libera, deve riportare, oltre alla volontà di esprimere il voto a domicilio, l'indirizzo completo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico.
La dichiarazione stessa dovrà essere corredata dalla certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione; tale certificazione medica, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo all'elettore, delle condizioni di infermità di cui al comma 1, art. 1, della LEGGE 7 maggio 2009, n. 46 - Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermita' che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione , con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Tale certificato, inoltre, potrà attestare l'eventuale necessità del c.d. "accompagnatore" per l'esercizio del voto.
Per il resto, resta fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1 - Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche in base al quale il voto a domicilio si effettua, tra l'altro, in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie, mentre per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali il voto a domicilio sì effettua soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
Persone con problemi di deambulazione
In occasione delle elezioni, il Comune di Follonica garantisce il trasporto gratuito da casa al rispettivo seggio elettorale per le persone con comprovati problemi di deambulazione.
Il servizio potrà essere richiesto previa prenotazione telefonica all'ufficio elettorale comunale (Tel. 0566 - 59263 | 0566 - 59271) durante l'apertura dei seggi e nell'orario di apertura dell'ufficio.
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30
I Martedì e Giovedì dalle ore 15:30 alle ore 16:45
I cittadini sono inviati a utilizzare il contatto telefonico e la posta elettronica, negli orari sopra indicati per il ricevimento mediante appuntamento